COME OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
Continuando il nostro percorso di approfondimento in materia bancaria, questa volta ci soffermiamo sugli effetti che l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento ha sulle tasche dei consumatori. In particolare, secondo l'art. 125 sexies TUB introdotto nel nostro ordinamento nell'anno 2010 al fine di dare attuazione alla Direttiva CEE 2008/48, il consumatore che, in qualsiasi momento, rimborsa anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, ha diritto ad un riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e di tutti i costi dovuti per la vita residua del contratto.
Tale normativa ha condotto per molti anni la Dottrina e la Giurisprudenza nazionale (andando anche contro ai principi espressi dalla stessa direttiva) a distinguere tra costi recurring (vale a dire quei costi legati all'intera durata del contratto, come ad esempio il premio assicurativo, la cui prestazione, quindi, non sarebbe stata utilizzata/goduta dal consumatore nel periodo successivo all'estinzione del credito) e costi up front (cioè quei costi riguardanti attività preliminari alla concessione del finanziamento, come ad esempio spese istruttoria, gestione pratica, ecc., che non riguardavano l'intera durata del contratto ma si esaurivano immediatamente con la stipula dello stesso). Proprio per questo motivo, a seguito della richiesta di rimborso, le somme riconosciute al consumatore si limitavano ai soli interessi o, in generale, ai soli costi recurring, con esclusione, dunque, dei cd. costi up front, con un notevole danno in capo ai consumatori che vedevano ridurre notevolmente gli importi loro rimborsati.
Nel 2019, però, vi è stata un'importantissima sentenza (la c.d. Lexitor) della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito finalmente la portata della direttiva in questione e, di conseguenza, di tutte le norme nazionali ad essa ispirata e dettate in materia di rimborso anticipato del credito: specificamente, infatti, la Corte ha sancito che IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO DEL CREDITO, IL CONSUMATORE HA DIRITTO ALL RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO, riduzione che include tutti i costi posti a carico del consumatore; dunque, non potrà essere più praticata la differenza tra costi up front e costi recurring che negli ultimi anni ha ridotto notevolmente le possibilità di rimborso per i consumatori!!!
Successivamente, con la legge di conversione del cd Decreto Sostegni bis, la normativa italiana si è finalmente uniformata alla Direttiva CEE, ma senza alcun effetto retroattivo, quindi escludendovi tutti i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della stessa legge di conversione per i quali si continuerebbe ad applicare la vecchia normativa con la distinzione tra costi recurring (rimborsabili) e costi up front (non rimborsabili). Ciò nonostante, diversi Tribunali di merito stanno continuando ad applicare il principio giustamente espresso dalla Corte di Giustizia, in quanto esso ha carattere vincolante per il giudice nazionale che può e deve applicarlo anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.
Pochi mesi dopo, il Tribunale di Torino ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della predetta norma, la quale, con la sentenza n° 263/2022 del 22/12/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».
Da ciò ne deriva, dunque, il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di tutte le spese connesse all'erogazione del credito.
Infine, sul punto, di recente (06/09/2023) è intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto ad un consumatore il rimborso di tutti gli oneri connessi al credito a seguito del rimborso anticipato di una cessione del quinto stipulata nel 2007 (quindi anche prima della riforma del 2010). In particolare, la Cassazione ha statuito che è “nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 206/2005” nonché ha ribadito i principi già affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la famosa sentenza Lexitor, nonché confermati di recente dalla Corte Costituzionale. In definitiva, il consumatore che, in qualsiasi momento, rimborsa anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, ha diritto ad un riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e di tutti i costi dovuti per la vita residua del contratto.
Documentazione necessaria Per verificare la sussistenza del diritto al rimborso e calcolarne l'eventuale ammontare, è necessaria la seguente documentazione: - contratto, - conteggio estintivo, - liberatoria. È possibile inoltrare la suddetta documentazione a mezzo email o anche whatsapp al numero 348 29 74 948. Dopo aver analizzato la documentazione, verrà presentato un reclamo alla banca finanziaria, la quale dovrà rispondere entro il termine di 60 giorni. In mancanza, possiamo richiedere le copie della documentazione direttamente alla banca finanziaria.
A chi rivolgersi? A tal proposito, lo Studio Legale offre servizi di assistenza e tutela legale e stragiudiziale finalizzati a trovare la SOLUZIONE più giusta e FAVOREVOLE per il CONSUMATORE attraverso un'ANALISI COMPLETA E SERIA del contratto (comprendente anche la verifica dell'eventuale presenza di usura, o di altre irregolarità), controllando gli IMPORTI effettivamente dovuti e quelli che invece dovrebbero essere RIMBORSATI al consumatore!
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Invia la seguente documentazione al numero whatsapp 348 29 74 948 oppure all'indirizzo e-mail avveliceallocca@gmail.com:
- copia contratto cessione del quinto (o delegazione di pagamento):
- conteggio estintivo;
- liberatoria.
Se non sei in possesso della suddetta documentazione, non preoccuparti! Contattaci ugualmente! Ne chiederemo una copia direttamente alla banca.
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